Chi siamo

Le Comunità Montane nascono a seguito dell’attuazione del D.Lgs. 267/2000, attraverso la legge n. 11/2003. La stessa legge regola il loro funzionamento e dispone l'adeguamento dei relativi statuti alle nuove disposizioni sulla composizione degli organi, realizzando il complessivo riordino della legislazione regionale vigente.
La Comunità Montana è un ente pubblico ad appartenenza obbligatoria, dotato di personalità giuridica e di un proprio Statuto costituito da Comuni Montani, costituito con provvedimento del presidente della giunta regionale tra comuni montani e pedemontani, anche appartenenti a province diverse. Il suo scopo è la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie conferite, nonché l'esercizio associato di funzioni comunali

Le comunità montane contano, a livello organizzativo, di:
un organo rappresentativo, i cui membri sono eletti dai consigli comunali dei comuni partecipanti;
un organo esecutivo, formato da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti.
L’organo esecutivo è composto dal Presidente (legale rappresentante dell'Ente che esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dallo Statuto) e dal seguente numero massimo di componenti stabiliti dallo Statuto della Comunità, nel rispetto del numero di componenti di stabilito dall’art. 11 comma 1, della legge n. 11/2003, ossia:
quattro per le comunità con popolazione montana fino a 15.000 abitanti;
sei per le comunità con popolazione montana fino a 30.000 abitanti;
otto per le comunità con popolazione montana superiore a 30.000 abitanti.
Gli strumenti di programmazione delle Comunità Montane sono previsti e disciplinati dagli artt. 8 e 10 della L.R. 95/2000 e successive modifiche.

Art. 8 (Piano di sviluppo socioeconomico) L.R. 95/2000 (testo integrale)
1. Le Comunità Montane individuano nel Piano di sviluppo socioeconomico, di seguito definito Piano, e nel Programma Operativo Annuale di cui al successivo art. 10, le concrete forme di attuazione delle azioni previste dalla presente legge.
2. Il Piano ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l’uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell’edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano, da porre al servizio dell’uomo ai fini dello sviluppo civile e sociale.
3. Il Piano ha la stessa durata temporale del Programma Regionale di Sviluppo. Al Piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità, purché in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali. Le Comunità Montane provvedono alla opportuna concertazione con gli Enti Parco e le Comunità del Parco prima dell’adozione del Piano.
4. Le Comunità Montane adottano o aggiornano il Piano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le eventuali spese per la redazione o l'aggiornamento del Piano possono trovare copertura nell'ambito delle dotazioni del Fondo.
5. Il Piano è adottato dal Consiglio della Comunità Montana con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Ente.
6. Il Piano, dopo l'adozione, è trasmesso alla Giunta Regionale, all'Amministrazione Provinciale ed ai Comuni che compongono la Comunità Montana.
7. Le procedure e gli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle variazioni e agli aggiornamenti del Piano.
8. Le Comunità Montane supportano i Comuni nella predisposizione delle progettazioni da ricomprendere all'interno del Piano e dei programmi pluriennali di intervento.
9. La mancata adozione ovvero il mancato adeguamento del Piano, nei termini stabiliti al comma comporta una diminuzione dei trasferimenti derivanti dalla ripartizione del Fondo nella misura del 10%, con effetto dall'anno successivo alla avvenuta inadempienza e fino al superamento dell’inadempienza stessa.
10.Le quote non assegnate alle Comunità Montane, per effetto dell'inadempienza di cui al comma 9, sono destinate a finanziare i progetti pilota di cui all’art. 48 della presente legge.

Art. 10 (Programma Operativo Annuale) L.R. 95/2000 (testo integrale)
1. Il Programma Operativo Annuale per l'utilizzazione delle risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo, nel seguito del presente articolo definito semplicemente "Programma", è predisposto dalla Giunta della Comunità Montana, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di sviluppo socioeconomico, ed è approvato dal Consiglio.
2. Il Servizio regionale competente per materia comunica alle CC.MM. l’importo loro spettante a valere nelle dotazioni del fondo, per quanto attiene gli stanziamenti a carico del bilancio regionale, entro il mese successivo a quello di pubblicazione della legge regionale di approvazione di bilancio.
3. Il Programma deve essere approvato dalla Comunità Montana nei 45 giorni successivi
all'avvenuta comunicazione delle risorse spettanti. La mancata approvazione del programma nei termini indicati comporta una decurtazione pari al 10% delle risorse attribuite per l'anno in corso.
4. Le quote non assegnate alle Comunità Montane, per effetto dell'inadempienza di cui al comma 3, sono destinate a finanziare i progetti pilota di cui all’art. 48 della presente legge.
5. Il Programma indica gli interventi e le azioni da attivare nell'anno di riferimento con le relative previsioni di spesa, evidenzia l'eventuale apporto finanziario di soggetti pubblici e privati, determina le eventuali forme di partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla definizione degli interventi e delle azioni previste.
6. Al Programma possono essere apportate variazioni, nel corso dell'anno, con provvedimenti del Consiglio Comunitario.
7. Il Programma e le eventuali variazioni sono trasmessi alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni che compongono la Comunità Montana.
8. Le Comunità Montane, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Giunta Regionale un rendiconto sull'utilizzazione delle somme loro assegnate nell'anno precedente. Entro lo stesso termine trasmettono alla Giunta Regionale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e delle azioni intraprese.