LEGGE 53 del 08/03/2000 Art. 9 "INCENTIVI ALLE IMPRESE CHE INTRODUCONO FORME DI CONCILIAZIONE DEL TEMPO IN AZIENDA

Finalità
L’Art. 9 attribuisce annualmente una quota del Fondo delle Politiche per la Famiglia al finanziamento di azioni positive volte a creare e diffondere una cultura della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Destinatari
Sono soggetti ammessi a finanziamento, per le azioni di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 9:
- le Aziende, vale a dire imprese di diritto privato, individuali o collettive (comprese le cooperative) anche a partecipazione pubblica, totale o parziale che attuino azioni positive per la flessibilità.
- le Aziende sanitarie locali.
- le Aziende ospedaliere.
In particolare, per le azioni della lettera d), i progetti potranno essere presentati anche da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese, anche per i dipendenti delle aziende consorziate/partecipanti.

Si precisa che rientrano tra i soggetti non ammissibili tutti gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni (fatta eccezione per gli enti sopra citati).
Sono invece ammessi a finanziamento, per le azioni di cui alla lettera c) dell’Art. 9 i seguenti soggetti:

1) Imprenditori (con o senza dipendenti/collaboratori), vale a dire:
•- i titolari di impresa che esercitino lo stessa individualmente;
-• i titolari di impresa che esercitino la stessa collettivamente, limitatamente alle società di persone composte al massimo da tre soggetti e limitatamente ai casi in cui: o le funzioni svolte dalla pluralità di imprenditori non siano tra loro fungibili; o lo sostituzione sia stata preventiva mente autorizzata da tutti gli altri soci.

2) Lavoratori autonomi, inclusi i liberi professionisti, nonché i lavoratori a progetto (a condizione che vi sia l’assenso esplicito del committente sulla sostituzione).

Per quanto riguarda le azioni di cui alle lettere a), b) e d), si precisa, inoltre, che le aziende che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell’articolo 9 possono presentare una nuova domanda di finanziamento, purché:
- il precedente progetto sia concluso in ogni sua parte;
- il nuovo intervento contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente.
Per quanto riguarda le azioni di sostituzione di cui alla lettera c), è sufficiente che il precedente progetto sia
concluso in ogni sua parte.

Azioni ammissibili
Le azioni ammissibili, definite sulle lettere a), b), c) e d), sono:

A) Flessibilità di orario e di organizzazione del lavoro (tra cui part-time reversibile, telelavoro, orario flessibile anche su turni, banca delle ore, orario concentrato, etc.).
Da notare che:
- è sempre possibile proporre azioni di flessibilità diverse da quelle citate dalla legge;
- in caso di part-time reversibile, la figura del sostituto che integra le ore non lavorate dal soggetto mancante deve avere un inquadramento contrattuale compatibile con le mansioni che è chiamato a svolgere;
- non rientra tra le azioni ammissibili la sostituzione di una risorsa assente per congedo di maternità, paternità o parentale (che sono già previsti dalla legge) o per i casi in cui in capo al lavoratore è configurabile un vero e proprio diritto al part-time.

B) Programmi di formazione per lavoratori al rientro da un periodo di congedo per finalità di conciliazione.
Si sottolinea che:
- Il periodo di congedo fruito dal lavoratore deve essere riconducibile ad esigenze di conciliazione (es. congedo di maternità, paternità o parentale) e deve essersi protratto per almeno 60 giorni;
- i percorsi formativi possono essere finalizzati all’acquisizione di competenze mirate (di tipo tecnicoprofessionale organizzativo o relazionale) necessarie al reinserimento del lavoratore.

C) Sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo con altro titolare di impresa o lavoratore
autonomo.
Occorre tener presente che:
- la sostituzione può essere totale o parziale, sia con riferimento all’attività da svolgere, sia con riferimento alla durata del progetto;
- il sostituto deve essere possibilmente già individuato al momento della presentazione del progetto o, in mancanza, devono essere molto ben dettagliate le modalità per la sua individuazione e le competenze che lo stesso deve possedere.

D) Interventi ed azioni volti a favorire lo sostituzione di personale in part-time, il reinserimento di soggetti al rientro da congedi, una diversa articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori.

Condizioni di ammissibilità al finanziamento
Per le lettere a), b) e d): occorre la stipulazione di un accordo di secondo livello, aziendale o territoriale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o aziendale. L’accordo collettivo:

- deve essere stipulato, in modo specifico, al fine di consentire lo presentazione e lo realizzazione del progetto per cui si richiede il contributo;
- deve recepire i contenuti della proposta progettuale indicando il comune intento delle parti;
- è strettamente legato agli obiettivi previsti dal progetto, di cui riferisce l’oggetto, le azioni da realizzare, il numero e le caratteristiche professionali dei destinatari, nonché le esigenze di conciliazione cui le azioni stesse rispondono;
- mette in evidenza lo valenza di azione positiva di flessibilità in favore della conciliazione
- lavoro-famiglia, nonché l’apporto innovativo e migliorativo del progetto.

Per lo lettera c): occorre lo stipulazione di intese a livello nazionale e/o territoriale tra le associazioni datoriali (le intese possono anche stipularsi tra le singole imprese che aspirano al finanziamento e le associazioni datoriali di appartenenza); i sostituti dell’imprenditore o del lavoratore autonomo devono essere lavoratori autonomi.

Durata del progetto
La durata massima delle azioni è di 24 mesi.
E’ però necessario fare delle precisazioni:
- Per quanto riguarda lo lettera b) lo durata dei programmi di formazione deve essere proporzionata in relazione alle mansioni svolte dal soggetto, alla posizione ricoperta in azienda, nonché alla durata del congedo stesso, che non può essere comunque inferiore a 60 giorni.
- L’estensione del periodo cui riferire lo sostituzione prevista dalla lettera c) non può eccedere i 12 mesi. Il progetto potrà, comunque, avere lo durata massima di 24 mesi. laddove sia prevista un’azione di sostituzione.

Termini di presentazione
Le domande vanno presentate entro il: 10 Febbraio 2009

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